AI SENSI DELL`ART. 6 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL`AUTORITA` D`AMBITO
Approvato nella seduta del 10-05-1999
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l`organizzazione dell`Assemblea dei Sindaci dell`Area Territoriale Omogenea (di seguito Area) “D”, così come definita dalla Convenzione istitutiva dell`Autorità d`Ambito per l`organizzazione del servizio idrico integrato, relativa all`A.T.O. 5 Astigiano-Monferrato, ai sensi del comma 6, art. 6 della Convenzione stessa.
1. L`Area “D”, ha sede presso il Comune di Montegrosso.
2. Presso tale sede si tengono, di norma, le Assemblee dei Sindaci dei Comuni costituenti l`Area.
3. Le riunioni possono altresì tenersi presso altre sedi dei Comuni dell`Area stessa.
1. La rappresentanza dei Comuni facenti parte dell`Area “D” all`interno dell`Area stessa, è quella che risulta dall`allegato A al presente regolamento, calcolata secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione (pari importanza tra popolazione e territorio).
1. L`Assemblea dell`Area nomina il proprio rappresentante nell`Autorità d`Ambito con i criteri previsti dal comma 3 dell`art. 6 della Convenzione. Si intende che il Rappresentante d`Area deve essere nominato con il voto dei 2/3 dei presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote totali dell`intera area.
2. L`Assemblea dell`Area ha il compito di elaborare proposte ed esprimere pareri circa l`organizzazione del servizio idrico integrato.
3. In particolare l`Assemblea dell`Area esprime pareri, per il territorio di competenza, in merito:
1. L`Assemblea dell`Area è convocata dal suo Presidente, il quale provvede altresì alla convocazione entro un mese, ogniqualvolta almeno 1/5 dei Sindaci appartenenti all`Area, ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da discutere.
2. La notifica della convocazione è effettuata a mezzo lettera o fax e trasmessa ai Comuni costituenti l`Area almeno 5 (cinque) giorni prima della data indicata per la riunione.
3. L`ordine del giorno delle riunioni dell`Assemblea dell`Area è stabilito dal Presidente anche su indicazione dei rappresentanti dei Comuni costituenti l`Area.
4. Affinché gli utenti ne siano informati, la data delle riunioni ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi all`albo pretorio del Comune sede dell`Area.
5. Almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all`ordine del giorno sono depositati presso gli uffici dell`Autorità d`Ambito e/o presso la sede dell`Area, a disposizione dei componenti l`Assemblea dell`Area.
6. Nei casi di urgenza, l`Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell`adunanza a mezzo fax e/o telefonicamente. Il fax dovrà recare in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell`art. 6 della Convenzione l`Assemblea dell`Area deve essere convocata almeno in occasione del bilancio preventivo e del rendiconto dell`Autorità d`Ambito.
8. In prima convocazione, l`Assemblea dell`Area è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta del totale dei sindaci dell`Area. Assume le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote totali del`Area.
In seconda convocazione, l`Assemblea dell`Area è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 del totale dei Sindaci dell`Area che rappresentino almeno 1/3 delle quote dell`Area. Assume le proprie determinazioni con la maggioranza dei Sindaci e delle quote presenti.
9. Può partecipare alle riunioni dell`Assemblea dell`Area, con funzioni di collaborazione ed assistenza tecnico - amministrativa, il Direttore dell`Autorità d`Ambito ovvero altro soggetto posto funzionalmente alle dipendenze dell`Autorità stessa.
10. Le sedute dell`Assemblea dell`Area sono pubbliche, con le limitazioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.
1. Svolge le funzioni di Presidente dell`Assemblea dell`Area, il rappresentante dell`Area stessa nell`Autorità d`Ambito.
2. Il Presidente, nella prima riunione utile, individua tra i componenti dell`Assemblea il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il Presidente dell`Assemblea convoca e presiede le riunioni dell`Assemblea dell`Area, predispone l`ordine del giorno delle discussioni, redige e sottoscrive, avvalendosi del supporto degli Uffici dell`Autorità d`Ambito, i verbali delle riunioni e li trasmette all`Autorità d`Ambito.
4. Il presidente, quale rappresentante dell`Area nell`Autorità d`Ambito, è responsabile direttamente nei confronti dell`Assemblea alla quale rende periodicamente conto del proprio mandato su richiesta della stessa, e comunque almeno con cadenza semestrale
5 Nelle materie di cui all`art. 5 comma 2 della L.R. 13/97, il presidente quale rappresentante dell`Area nell`Autorità d`Ambito è vincolato nel suo mandato dalle decisioni dell`Assemblea dell`Area.
1. è riconosciuto a ciascun Comune e più in generale a ciascun utente del Servizio Idrico Integrato, il diritto di sottoporre all`attenzione dell`Assemblea dell`Area, mediante motivate istanze, proposte - problemi - richieste attinenti l`attività relativa all`organizzazione del servizio idrico integrato.
2. Il Presidente dell`Assemblea dell`Area, è obbligato a rispondere alle istanze presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. A tal fine può avvalersi del supporto degli uffici dell`Autorità d`Ambito.
3. Sono garantiti i diritti di accesso alle determinazioni dell`Assemblea dell`Area secondo le leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costitutivi dell`Area stessa.
1. Il presente regolamento è approvato in base alle procedure previste dall`art. 5, comma 8.
Il presente regolamento è modificato con la maggioranza assoluta del totale dei Sindaci dell`Area che rappresentino almeno il 50% delle quote totali dell`Area.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto stabilito nella Convezione Istitutiva dell`Autorità d`Ambito per l`organizzazione del Servizio Idrico Integrato relativa all`A.T.O. 5 Astigiano-Monferrato, nonché alla vigente normativa.
ALLEGATO A |
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AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI SINDACI DELL`AREA TERRITORIALE OMOGENEA "D" |
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DATI AREA OMOGENEA: | |||
POPOLAZIONE (ab) | 53.878 | ||
SUPERFICIE (kmq) | 362,54 | ||
N. COMUNI | 30 | ||
Num. Ord | COMUNE | Rappres. all`interno dell`area | |
1 | Agliano | 3,73 | |
2 | Belveglio | 1,05 | |
3 | Bruno | 1,62 | |
4 | Calamandrana | 3,17 | |
5 | Calosso | 3,40 | |
6 | Canelli | 12,90 | |
7 | Castagnole Lanze | 6,32 | |
8 | Castel Boglione | 2,30 | |
9 | Castel Rocchero | 1,19 | |
10 | Castelletto Molina | 0,57 | |
11 | Castelnuovo Belbo | 2,12 | |
12 | Castelnuovo Calcea | 1,84 | |
13 | Coazzolo | 0,86 | |
14 | Costigliole d`Asti | 10,52 | |
15 | Fontanile | 1,61 | |
16 | Incisa Scapaccino | 4,8 | |
17 | Isola d`Asti | 3,76 | |
18 | Maranzana | 0,92 | |
19 | Moasca | 0,94 | |
20 | Mombaruzzo | 4,18 | |
21 | Mombercelli | 4,01 | |
22 | Mongardino | 1,8 | |
23 | Montaldo Scarampi | 1,49 | |
24 | Montegrosso | 4,08 | |
25 | Nizza M.to | 13,43 | |
26 | Quaranti | 0,6 | |
27 | San Marzano Oliveto | 2,23 | |
28 | Vaglio Serra | 0,9 | |
29 | Vigliano | 1,68 | |
30 | Vinchio | 1,98 | |
100,00 |